Alla luce delle nuove disposizioni normative, il premio di produttività si può erogare – parzialmente o totalmente – attraverso servizi e prestazioni di welfare aziendale, tramite la stipula di contratti aziendali o territoriali e solo con l’approvazione del singolo lavoratore che è chiamato a scegliere tra monetizzazione in busta paga e welfare.
La detassazione del premio di produttività prevede dei limiti; infatti, per l’applicazione dell’aliquota agevolata del 10%, il limite massimo dei premi è stato fissato a:
- 2.000 euro lordi
- 2.500 euro lordi per le aziende che “prevedano strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro da realizzarsi attraverso gruppi di lavoro nei quali operino responsabili aziendali e lavoratori”.
Nell’ambito di un accordo aziendale sarà il lavoratore stesso a scegliere se scambiare il premio retributivo con prestazioni di welfare integrativo che comporta un vantaggio fiscale.
Il premio viene concesso per incrementi di produttività misurati in base a 20 indicatori a fronte dei quali si ha diritto alla corresponsione del premio di produzione. Nel contratto di II livello bisogna, pertanto, indicare a quale parametro è agganciato il pagamento del bonus.
Parametri
- il volume della produzione rispetto ai dipendenti
- il fatturato per dipendente
- il margine operativo lordo
- indici di soddisfazione del cliente
- diminuzione di riparazioni e ri-lavorazioni
- riduzione degli scarti di lavorazione
- percentuale di rispetto dei tempi di consegna
- rispetto delle previsioni di avanzamento dei lavori
- modifiche dell’organizzazione del lavoro
- lavoro agile
- modifiche dei regimi di orario
- rapporto tra costi effettivi e costi previsti
- riduzione dell’assenteismo
- brevetti depositati
- riduzione dei tempi di sviluppo di nuovi prodotti
- riduzione dei consumi energetici
- riduzione degli infortuni
- riduzione dei tempi di lavorazione
- riduzione dei tempi di commessa
- altri parametri