Alla luce delle nuove disposizioni normative, il premio di produttività si può erogare – parzialmente o totalmente – attraverso servizi e prestazioni di welfare aziendale, tramite la stipula di contratti aziendali o territoriali e solo con l’approvazione del singolo lavoratore che è chiamato a scegliere tra monetizzazione in busta paga e welfare.

La detassazione del premio di produttività prevede dei limiti; infatti, per l’applicazione dell’aliquota agevolata del 10%, il limite massimo dei premi è stato fissato a:

  • 2.000 euro lordi
  • 2.500 euro lordi per le aziende che prevedano strumenti e modalità di coinvolgimento paritetico dei lavoratori nell’organizzazione del lavoro da realizzarsi attraverso gruppi di lavoro nei quali operino responsabili aziendali e lavoratori”.

Nell’ambito di un accordo aziendale sarà il lavoratore stesso a scegliere se scambiare il premio retributivo con prestazioni di welfare integrativo che comporta un vantaggio fiscale.

Il premio viene concesso per incrementi di produttività misurati in base a 20 indicatori a fronte dei quali si ha diritto alla corresponsione del premio di produzione. Nel contratto di II livello bisogna, pertanto, indicare a quale parametro è agganciato il pagamento del bonus.

Parametri

  • il volume della produzione rispetto ai dipendenti
  • il fatturato per dipendente
  • il margine operativo lordo
  • indici di soddisfazione del cliente
  • diminuzione di riparazioni e ri-lavorazioni
  • riduzione degli scarti di lavorazione
  • percentuale di rispetto dei tempi di consegna
  • rispetto delle previsioni di avanzamento dei lavori
  • modifiche dell’organizzazione del lavoro
  • lavoro agile
  • modifiche dei regimi di orario
  • rapporto tra costi effettivi e costi previsti
  • riduzione dell’assenteismo
  • brevetti depositati
  • riduzione dei tempi di sviluppo di nuovi prodotti
  • riduzione dei consumi energetici
  • riduzione degli infortuni
  • riduzione dei tempi di lavorazione
  • riduzione dei tempi di commessa
  • altri parametri